L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 680 in data 7 ottobre 2021, riguardante il superbonus.
L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.
Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.