Con la risposta a interpello n. 384 del 20 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul superbonus. Affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Sismabonus acquisti, nella misura del 110%, è necessario che i requisiti richiesti dalla normativa sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale periodo.
La legge di Bilancio 2022 ha sostituito il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio che disciplina la proroga delle disposizioni agevolative in funzione dei soggetti beneficiari. La disposizione attualmente stabilisce che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025; nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. In base al dato letterale della norma, le proroghe ivi stabilite riguardano le spese per l’esecuzione dei lavori, di cui ai commi da 1 a 8 dello stesso art. 119, sostenute dai soggetti indicati nel successivo comma 9. Non trovano, invece, applicazione con riferimento alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 che, pertanto, attualmente spetta per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2022.
Ne consegue che qualora il contribuente sottoscriva il contratto definitivo di compravendita successivamente alla data del 30 giugno 2022, non potrà applicare la detrazione con l’aliquota più elevata del 110%, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio. Potrà, invece, applicare la detrazione del bonus sisma acquisti con le aliquote ivi previste (75 o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente, ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
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