L’assemblea condominiale, quando delibera la sottoscrizione del contratto di appalto per i lavori del superbonus, può nominare l’amministratore come responsabile dei lavori, ai sensi dell’articolo 89, comma primo, lettera c) del Dlgs 81/2008: in tal caso svolge il ruolo di committente e responsabile dei lavori, della progettazione e del controllo dell’esecuzione dell’opera. L’Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E ha precisato che al condominio:
- non spetta la detrazione per il compenso straordinario riconosciuto all’amministratore, siccome rientra nelle sue ordinarie attribuzioni;
- spetta la detrazione per il compenso riconosciuto all’amministratore che sia stato nominato responsabile dei lavori, a patto che il lavoro sia stato effettivamente eseguito.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne, a proprie spese lo stato, può contestarne l’esecuzione non a regola d’arte e fissare un termine in cui l’appaltatore deve adeguarsi; in difetto il contratto è risoluto, salvo il diritto del beneficiario al risarcimento del danno. Se l’amministratore ha questa duplice funzione si trova in conflitto di interessi per:
- denunciare i difetti della materia del contratto (articolo 1663 Codice civile);
- verificare l’opera compiuta (articolo 1665 Codice civile);
- denunciare, entro sessanta giorni dalla scoperta, le difformità e i vizi dell’opera (articolo 1667 Codice civile).

L’articolo 93 del Dlgs 81/2008 afferma che il beneficiario è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi, limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, ma rimane comunque responsabile in quanto deve affidare l’opera ad un’impresa qualificata, per il lavoro da svolgere, iscritta alla camera di commercio e in possesso di regolare Durc e deve recepire le indicazioni fornitegli dal coordinatore per l’esecuzione sugli inadempimenti alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.
Inoltre, si impegna ad assicurare le misure generali di tutela prescritte dall’articolo 15 del Dlgs 81/2008, per cui deve eliminare o ridurre i rischi relativi. Il richiedente e il responsabile dei lavori, in cui vi sia la presenza di più imprese, sono tenuti a trasmettere prima dell’inizio dei lavori, all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare prevista dall’allegato XII.
Dai un’occhiata al nostro Blog per tutte le news sul superbonus.
Oppure seguici su Facebook, Instagram e Linkedin per rimanere aggiornato sulle nostre offerte!