Il cambio di destinazione d’uso dopo i lavori non ferma il superbonus 

Non scatta la decadenza del superbonus se l’immobile, classificato al termine dei lavori in una categoria ammessa alla detrazione, cambia, «in futuro, destinazione d’uso».

Il chiarimento è contenuto nella circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 2, che però ricorda che l’Amministrazione finanziaria può accertare la decadenza dell’agevolazione, in caso di «abuso del diritto o elusione fiscale», in base all’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

Per il superbonus del 110%, come per il bonus casa, la verifica della destinazione residenziale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento va effettuata solo alla fine dei lavori e non all’inizio, ma il mutamento della destinazione d’uso in abitativo deve essere presente già nel provvedimento urbanistico autorizzativo.

cambio di destinazione

È necessario verificarne l’uso effettivo, indipendentemente dal fatto che la categoria catastale sia compresa tra la A/1 e la A/9 ovvero la A/11. Questa regola si applica anche ai casi di demolizione di un immobile non residenziale, seguito dalla sua ricostruzione, a patto che al termine dei lavori diventi un edificio residenziale. In quest’ultimo caso, il 110% spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025) solo per i condomìni e i proprietari unici (all’inizio dei lavori) e non anche per le unità unifamiliari o le case a schiera (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07599-2022).

Questa proroga spetta anche se alla fine dei lavori vi sarà l’accorpamento delle diverse unità che compongono il condominio, con l’accatastamento di un’unica unità unifamiliare. Quest’ultimo chiarimento è contenuto nella risposta del 21 gennaio 2022, n. 40, che ha trattato il caso di coniugi che hanno acquistato separatamente due appartamenti di un unico edificio, costituendo un condominio minimo.

L’edificio sarà demolito e ricostruito e al termine dei lavori le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante alla fine degli stessi va considerata non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche ai fini dell’individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

Secondo la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 2, la fruizione del superbonus non viene ostacolata dalla circostanza che l’immobile, classificato al termine dei lavori in una categoria ammessa alla detrazione, «possa cambiare, in futuro, destinazione d’uso», salva l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerti l’utilizzo dell’agevolazione non in conformità agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, anche sotto il profilo dell’«abuso del diritto o elusione fiscale» in base all’articolo 10-bis della legge 212 del 2000. In ogni caso, il contribuente può proporre interpello in base all’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212/2000, per conoscere se l’operazione di cambio di destinazione d’uso che ha intenzione di effettuare costituisca o meno «fattispecie di abuso del diritto».  

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